ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE GAS FLORURATI

ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE GAS FLORURATI

Recentemente, il Ministero dell’Ambiente, ha istituito il “REGISTRO NAZIONALE GAS FLORURATI ”.

E’ fatto obbligo di iscrizione al Registro Nazionale, alle aziende e alle persone che operano nell’ambito del recupero di gas florurati ad effetto serra degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, per trasporto persone fino a 9 posti compreso il conducente o per trasporto merci con massa inferiore a 1,5 tonnellate.

Gli autoriparatori che si limitano ad effettuare la mera ricarica dell’impianto di condizionamento – ossia circoscritta al solo rabbocco della quantità di gas ancora presente nell’impianto fino al suo riempimento, senza che, in termini netti, rimanga da questa operazione alcuna quantità di gas per altre operazioni o in attesa di smaltimento – sono esclusi dal campo di applicazione della normativa e perciò non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro Nazionale né di dotarsi obbligatoriamente dell’attestato di frequenza al corso di formazione di cui all’art.9 comma 3 del D.P.R.423/12.

Se si valuta che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di carrozzeria, vengano svolte attività di ricarica, raccolta e stoccaggio dei gas, il carrozziere e l’impresa dovranno necessariamente, oltre alle necessarie verifiche sull’esercizio di tali attività presso la Camera di Commercio, iscriversi al Registro nazionale e l’addetto alle operazioni sui gas dovrà effettuare il corso di formazione in vista dell’ottenimento dell’attestato. L’isrcizione al registro si perfezionerà solo dopo la frequenza al corso, della durata di 8 ore (4 di teoria e 4 di pratica).

Per tutte le informazioni del caso, ci preghiamo di prendere contatto con le Associazioni Cna e Confartigianato di Rimini.